giovedì 14 ottobre 2010

Vendita diretta, un'opportunità da cogliere


Dal 2001 con il Dlg 228 art.4, gli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere i propri prodotti direttamente al consumatore finale in tutto il territorio della Repubblica.

Può essere esercita in forma itinerante, in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (forma non itinerante) e attraverso il commercio elettronico.

In ognuno di questi casi è necessario presentare apposita comunicazione al Comune competente per territorio:
- per la vendita diretta in forma itinerante e/o attraverso il commercio elettronico, la comunicazione dev'essere presentata al Comune dove ha sede l'azienda di produzione;
- per la vendita diretta in forma non itinerante o in locali aperti al pubblico, la comunicazione dev'essere presentata al Comune dove si vuole esercitare la vendita.

La comunicazione, compilata in tutte le sue parti, dev'essere presentata in duplice copia, una copia con l'apposizione del protocollo di arrivo, è riconsegnata all'interessato affinché sia conservata per eventuali controlli da parte degli organi di Vigilanza.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Comune, la vendita diretta può iniziare senza attendere il rilascio di alcun atto.

In molti Comuni, Settore Commercio o Agricoltura, sono disponibili dei moduli prestampati da compilare.

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